IL SINDACO

a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:
“Art. 21 - Aggiornamento degli albi. (Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405) 

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell’anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.”;


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